Entro il 27 dicembre deve essere versato l’acconto IVA dovuto, con il modello F24, esclusivamente in via telematica (utilizzando i codici tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali). Per il calcolo dell’importo dovuto si può scegliere, alternativamente, tra tre diversi metodi di calcolo: il metodo storico, quello previsionale e quello analitico.
Chi deve pagare l’acconto IVA?
Sono obbligati al versamento tutti i contribuenti, a parte i seguenti soggetti che sono esonerati perchè:
– hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre se trimestrali, oppure che hanno iniziato l’attività;
– hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito d’imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
– pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con un’eccedenza detraibile di imposta.
Sono inoltre esonerati dal versamento:
– i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’IVA;
– i produttori agricoli previsti dall’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
– i soggetti esercenti attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
– le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfettario;
– i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
– gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali, oppure entro il 30 novembre se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad IVA.
Non sono poi obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulti un importo dovuto a titolo di acconto non superiore a 103,29 euro.
Come si calcola l’acconto IVA?
Esistono tre diversi metodi di calcolo per determinare l’acconto IVA (esclusi particolari settori di attività).
Metodo storico
L’acconto IVA è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo dovrà essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
La base di calcolo su cui si applica l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
– (per i contribuenti mensili) dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
– (per i contribuenti trimestrali ordinari) dalla dichiarazione annuale IVA;
– (per i contribuenti trimestrali “speciali” – autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, etc.) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Metodo previsionale
L’acconto è calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare sino al 31 dicembre.
Con tale metodo, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:
– per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
– in sede di dichiarazione annuale IVA, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
– per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Al fine di rendere omogeneo il dato storico con quello previsionale, si dovrà considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Metodo analitico
È basato sulle operazioni effettuate sino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle seguenti operazioni:
– operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
– operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
– operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) oppure dal 1° ottobre al 20 dicembre (in caso di contribuenti trimestrali).
Settori particolari
I soggetti che operano nei settori delle telecomunicazioni, somministrazioni di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc. fanno riferimento al 98% della media dell’imposta dovuta per i tre trimestri, se nell’anno precedente hanno versato più di due milioni di euro di IVA (art. 1, comma 471, legge n. 311/2004).
Entro il 27 dicembre deve essere versato l’acconto IVA dovuto, con il modello F24, esclusivamente in via telematica (utilizzando i codici tributo 6013 per i contribuenti mensili e 6035 per i contribuenti trimestrali). Per il calcolo dell’importo dovuto si può scegliere, alternativamente, tra tre diversi metodi di calcolo: il metodo storico, quello previsionale e quello analitico.
Chi deve pagare l’acconto IVA?
Sono obbligati al versamento tutti i contribuenti, a parte i seguenti soggetti che sono esonerati perchè:
– hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre, se mensili, o entro il 30 settembre se trimestrali, oppure che hanno iniziato l’attività;
– hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito d’imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
– pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con un’eccedenza detraibile di imposta.
Sono inoltre esonerati dal versamento:
– i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’IVA;
– i produttori agricoli previsti dall’art. 34, comma 6, D.P.R. n. 633/1972;
– i soggetti esercenti attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
– le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfettario;
– i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo;
– gli imprenditori individuali che hanno affittato l’unica azienda entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali, oppure entro il 30 novembre se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad IVA.
Non sono poi obbligati al versamento, i contribuenti per i quali risulti un importo dovuto a titolo di acconto non superiore a 103,29 euro.
Come si calcola l’acconto IVA?
Esistono tre diversi metodi di calcolo per determinare l’acconto IVA (esclusi particolari settori di attività).
Metodo storico
L’acconto IVA è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente. Il versamento preso a base del calcolo dovrà essere al lordo dell’acconto dovuto per l’anno precedente.
La base di calcolo su cui si applica l’88%, è pari al debito d’imposta risultante:
– (per i contribuenti mensili) dalla liquidazione periodica relativa al mese di dicembre dell’anno precedente;
– (per i contribuenti trimestrali ordinari) dalla dichiarazione annuale IVA;
– (per i contribuenti trimestrali “speciali” – autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, etc.) dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente.
Metodo previsionale
L’acconto è calcolato sulla base di una stima delle operazioni che si ritiene di effettuare sino al 31 dicembre.
Con tale metodo, l’acconto è pari all’88% dell’IVA che si prevede di dover versare:
– per il mese di dicembre, se si tratta di contribuenti mensili;
– in sede di dichiarazione annuale IVA, se si tratta di contribuenti trimestrali ordinari;
– per il quarto trimestre, per i contribuenti trimestrali “speciali”.
Al fine di rendere omogeneo il dato storico con quello previsionale, si dovrà considerare il dato previsionale al netto dell’eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.
Metodo analitico
È basato sulle operazioni effettuate sino al 20 dicembre. In particolare, l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione che tiene conto dell’IVA relativa alle seguenti operazioni:
– operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali);
– operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, dal 1° novembre al 20 dicembre;
– operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) oppure dal 1° ottobre al 20 dicembre (in caso di contribuenti trimestrali).
Settori particolari
I soggetti che operano nei settori delle telecomunicazioni, somministrazioni di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, etc. fanno riferimento al 98% della media dell’imposta dovuta per i tre trimestri, se nell’anno precedente hanno versato più di due milioni di euro di IVA (art. 1, comma 471, legge n. 311/2004).