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730
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).
Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi. Principalmente, il contribuente non deve eseguire calcoli e ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre) direttamente nella busta paga.
Possono utilizzare il modello 730 i contribuenti che hanno percepito:
- redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (per esempio contratti di lavoro a progetto)
- redditi dei terreni e dei fabbricati
- redditi di capitale
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (per esempio prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)
- redditi diversi (per esempio, redditi di terreni e fabbricati situati all’estero)
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata (per esempio, i redditi percepiti dagli eredi – a esclusione dei redditi fondiari, d’impresa e derivanti dall’esercizio di arti e professioni).
Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".
I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche.
Nello specifico:
- il quadro RM, se hanno percepito redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello REDDITI non possono usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro. I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone Fisiche.
- il quadro RT, hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata.
- il modulo RW, se hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).
Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972), qualora tenuti alla presentazione del quadro RS del modello REDDITI Persone fisiche poiché nel corso hanno percepito contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell’emergenza della pandemia COVID-19, possono adempiere a tale obbligo presentando oltre il modello 730 anche il citato quadro RS del Mod. REDDITI Persone fisiche.
I quadri RM,RS e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.
Possono presentare il modello 730, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, i contribuenti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che non hanno un sostituto d'imposta che possa effettuare il conguaglio. In questo caso nel riquadro "Dati del sostituto d'imposta che effettuerà il conguaglio" va barrata la casella "Mod. 730 dipendenti senza sostituto".
I contribuenti che presentano il 730 possono, inoltre, avere la necessità di presentare alcuni quadri del modello REDDITI Persone fisiche.
Nello specifico:
- il quadro RM, se hanno percepito redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal D.lgs. 239/1996; indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta; proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%; redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata. I contribuenti che presentano il modello 730 e devono presentare anche il quadro RM del modello REDDITI non possono usufruire dell'opzione per la tassazione ordinaria prevista per alcuni dei redditi indicati in questo quadro. I docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che hanno percepito compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni e che intendono fruire della tassazione sostitutiva, presentano anche il quadro RM del mod. REDDITI Persone Fisiche.
- il quadro RT, hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o Territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito. Inoltre possono presentare il quadro RT, in aggiunta al 730, anche i contribuenti che hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata.
- il modulo RW, se hanno detenuto investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero o che possiedono attività finanziarie all'estero per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie e Ivafe).
Gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972), qualora tenuti alla presentazione del quadro RS del modello REDDITI Persone fisiche poiché nel corso hanno percepito contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate per far fronte alle conseguenze dell’emergenza della pandemia COVID-19, possono adempiere a tale obbligo presentando oltre il modello 730 anche il citato quadro RS del Mod. REDDITI Persone fisiche.
I quadri RM,RS e RT e il modulo RW devono essere presentati insieme al frontespizio del modello REDDITI Persone fisiche nei modi e nei termini previsti per la presentazione di questo modello di dichiarazione.
Correzioni 730
In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare si potrà presentare:
- un modello 730Rettificativo nel caso in cui l’errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
- un modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito o imposta invariata) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
- un modello REDDITI PF (maggior debito, minor credito) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
Si precisa che, nel caso in cui fosse stato presentato il modello 730 Precompilato, il contribuente può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno.
Se si riscontra l’errore dopo il 20 giugno si può:
- presentare al CAF o al professionista un 730 integrativo, entro il 10 novembre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole per il contribuente;
Scadenza per la presentazione della dichiarazione correttiva
Le correzioni sopra indicate possono essere presentate entro:
- il 25 ottobre per il modello 730 integrativo;
- il 30 novembre per il modello REDDITI PF;
- il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8 del DPR 322 del 1998).
Correzioni 730
In caso di errori, il contribuente può rivolgersi a chi ha prestato l’assistenza fiscale e, a seconda del tipo di correzione da apportare si potrà presentare:
- un modello 730Rettificativo nel caso in cui l’errore sia commesso dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
- un modello 730 integrativo (maggior credito, minor debito o imposta invariata) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
- un modello REDDITI PF (maggior debito, minor credito) nel caso in cui il contribuente si accorga di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione.
Si precisa che, nel caso in cui fosse stato presentato il modello 730 Precompilato, il contribuente può annullare la dichiarazione precedente e inviare, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione a partire dal 28 maggio. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno.
Se si riscontra l’errore dopo il 20 giugno si può:
- presentare al CAF o al professionista un 730 integrativo, entro il 10 novembre. Il 730 integrativo si può presentare solo nel caso in cui si tratti di una dichiarazione più favorevole per il contribuente;
Scadenza per la presentazione della dichiarazione correttiva
Le correzioni sopra indicate possono essere presentate entro:
- il 25 ottobre per il modello 730 integrativo;
- il 30 novembre per il modello REDDITI PF;
- il termine previsto per la presentazione del modello REDDITI relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa);
- il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa art. 2, comma 8 del DPR 322 del 1998).