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CHE COS’È
Il pensionato che continua l’attività lavorativa precedente l’accesso alla pensione o che ne inizia una nuova, è soggetto al versamento della contribuzione dalla quale potrà ricavare uno o più supplementi di pensione.
Il pensionato che continua l’attività lavorativa precedente l’accesso alla pensione o che ne inizia una nuova, è soggetto al versamento della contribuzione dalla quale potrà ricavare uno o più supplementi di pensione.
A CHI È RIVOLTO
Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione iscritti:
- all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) dei lavoratori dipendenti o autonomi. In questo caso, il pensionato che ha continuato o ha ripreso l’attività lavorativa versando contribuzione nel FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri), può richiedere il supplemento di pensione. Avrà titolo al supplemento anche se è titolare di pensione come dipendente nel FPLD e riprende l’attività versando contribuzione in una o più Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed anche se tale contribuzione risulta versata anteriormente alla decorrenza della pensione ma non è stata utilizzata per la liquidazione della stessa;
- alla Gestione separata, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione;
- alla gestione ex ENPALS (Spettacolo e Sport), dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione o nel FPLD.
Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto la pensione utilizzando uno degli istituti giuridici che consentono l’accesso al pensionamento, come la totalizzazione o il cumulo. In tal caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in totalizzazione o in cumulo.
Il supplemento di pensione spetta ai titolari di pensione iscritti:
- all’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) dei lavoratori dipendenti o autonomi. In questo caso, il pensionato che ha continuato o ha ripreso l’attività lavorativa versando contribuzione nel FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) e/o nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti, Coltivatori Diretti, Coloni e Mezzadri), può richiedere il supplemento di pensione. Avrà titolo al supplemento anche se è titolare di pensione come dipendente nel FPLD e riprende l’attività versando contribuzione in una o più Gestioni speciali dei lavoratori autonomi ed anche se tale contribuzione risulta versata anteriormente alla decorrenza della pensione ma non è stata utilizzata per la liquidazione della stessa;
- alla Gestione separata, dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione;
- alla gestione ex ENPALS (Spettacolo e Sport), dopo la decorrenza della pensione nella medesima assicurazione o nel FPLD.
Il supplemento spetta anche nei confronti di quei lavoratori che abbiano ottenuto la pensione utilizzando uno degli istituti giuridici che consentono l’accesso al pensionamento, come la totalizzazione o il cumulo. In tal caso, il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione conseguita in totalizzazione o in cumulo.
REQUISITI
Il supplemento può essere richiesto:
- dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento oppure,
- per una sola volta, dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione interessata.
Il supplemento può essere richiesto:
- dopo 5 anni dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico o del precedente supplemento oppure,
- per una sola volta, dopo due anni dalla decorrenza della pensione o del precedente supplemento, a condizione che sia stata compiuta l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione interessata.
PARTICOLARITA’: LA GESTIONE SEPARATA
Gli iscritti alla Gestione separata, possono richiedere il supplemento, per la prima volta, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione nella Gestione separata; gli ulteriori periodi contributivi potranno essere liquidati solo dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
Il supplemento di pensione diventa parte integrante della pensione stessa, e pertanto,si applicano le stesse regole di calcolo previste per la pensione principale, anche nel caso in cui il supplemento venga liquidato ai superstiti di assicurato o pensionato.
Gli iscritti alla Gestione separata, possono richiedere il supplemento, per la prima volta, dopo almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione nella Gestione separata; gli ulteriori periodi contributivi potranno essere liquidati solo dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento.
Il supplemento di pensione diventa parte integrante della pensione stessa, e pertanto,si applicano le stesse regole di calcolo previste per la pensione principale, anche nel caso in cui il supplemento venga liquidato ai superstiti di assicurato o pensionato.
DECORRENZA
Il supplemento di pensione spetta dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.
Il supplemento di pensione spetta dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda.