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CHE COS’È
La pensione di vecchiaia spetta quando l’interessato ha compiuto l’età pensionabile richiesta e in presenza del relativo requisito contributivo minimo previsto.
La pensione di vecchiaia spetta quando l’interessato ha compiuto l’età pensionabile richiesta e in presenza del relativo requisito contributivo minimo previsto.
A CHI È RIVOLTO
Possono accedere alla pensione di vecchiaia, i lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati.
REQUISITI
La “Riforma Fornero” (Legge n. 214/2011) ha previsto una distinta regola di accesso a questa tipologia pensione, a seconda che il soggetto interessato sia vecchio o nuovo iscritto e che abbia versato, quindi, contribuzione prima o dopo la data del 1° gennaio 1996.
I “vecchi iscritti” che sono, quindi, coloro che hanno almeno un contributo versato/accreditato prima del 1° gennaio 1996, possono accedere alla pensione di vecchiaia al perfezionamento di un determinato requisito anagrafico e contributivo.
Quindi, si può accedere alla pensione di vecchiaia con:
- 67 anni di età;
- 20 anni di contributi
I “nuovi iscritti” che sono, invece, coloro che hanno il primo contributo accreditato/versato dal 1° gennaio 1996, possono accedere alla pensione attraverso due distinte diverse modalità di accesso:
1) la prima modalità prevede il perfezionamento dello stesso requisito anagrafico e contributivo minimo previsto per i “vecchi iscritti”, a condizione, però, che l’importo di pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
Dunque, si può accedere alla pensione di vecchiaia:
- con almeno 67 anni di età
- con almeno 20 anni di contributi
- se l’importo della pensione (importo soglia) non è inferiore a euro €. 534,41 euro.
2) La seconda modalità prevede, invece, che gli interessati possono accedere alla pensione di vecchiaia con:
- con almeno 71 anni di età
- con almeno 5 anni di contributi “effettivi”. La contribuzione previdenziale “effettiva” è quella obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione, quindi, di quella derivante da contribuzione figurativa (maternità, disoccupazione, ecc.).
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (sia i 20 anni e i 5 anni) può essere utilizzata anche la contribuzione derivante da lavoro svolto all’estero in paesi convenzionati con l’Italia.
La “Riforma Fornero” (Legge n. 214/2011) ha previsto una distinta regola di accesso a questa tipologia pensione, a seconda che il soggetto interessato sia vecchio o nuovo iscritto e che abbia versato, quindi, contribuzione prima o dopo la data del 1° gennaio 1996.
I “vecchi iscritti” che sono, quindi, coloro che hanno almeno un contributo versato/accreditato prima del 1° gennaio 1996, possono accedere alla pensione di vecchiaia al perfezionamento di un determinato requisito anagrafico e contributivo.
Quindi, si può accedere alla pensione di vecchiaia con:
- 67 anni di età;
- 20 anni di contributi
I “nuovi iscritti” che sono, invece, coloro che hanno il primo contributo accreditato/versato dal 1° gennaio 1996, possono accedere alla pensione attraverso due distinte diverse modalità di accesso:
1) la prima modalità prevede il perfezionamento dello stesso requisito anagrafico e contributivo minimo previsto per i “vecchi iscritti”, a condizione, però, che l’importo di pensione non sia inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.
Dunque, si può accedere alla pensione di vecchiaia:
- con almeno 67 anni di età
- con almeno 20 anni di contributi
- se l’importo della pensione (importo soglia) non è inferiore a euro €. 534,41 euro.
2) La seconda modalità prevede, invece, che gli interessati possono accedere alla pensione di vecchiaia con:
- con almeno 71 anni di età
- con almeno 5 anni di contributi “effettivi”. La contribuzione previdenziale “effettiva” è quella obbligatoria, volontaria e da riscatto con esclusione, quindi, di quella derivante da contribuzione figurativa (maternità, disoccupazione, ecc.).
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (sia i 20 anni e i 5 anni) può essere utilizzata anche la contribuzione derivante da lavoro svolto all’estero in paesi convenzionati con l’Italia.
COMPATIBILITÀ
È richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.
È richiesta la cessazione dell’attività lavorativa dipendente alla data di decorrenza della pensione.
DECORRENZA
La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti oppure, a domanda dell’interessato, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.
La pensione di vecchiaia decorre dal 1° giorno del mese successivo al perfezionamento dei requisiti richiesti oppure, a domanda dell’interessato, dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.