Pensione di inabilità INPS

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Pensione di inabilità INPS

CHE COS’È

La Legge n. 222 del 1984 prevede la pensione di inabilità che spetta, in presenza di particolari condizioni sanitarie e amministrative, ai lavoratori e alle lavoratrici autonomi e dipendenti iscritti ad una o più gestioni dell’INPS.

A CHI È RIVOLTO

La pensione di inabilità può essere richiesta da coloro che si trovano nell’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività di lavoro a causa di infermità o difetto fisico o mentale e che sono in possesso di almeno 5 anni di contributi di cui 3 nel quinquennio precedente la richiesta. A tal fine si considera utile tutta la contribuzione: obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto, da ricongiunzione, da lavoro all’estero (con paesi convenzionati con l’Italia).

REQUISITI

Per l’erogazione della pensione di inabilità è necessario:

  • cessare qualsiasi attività lavorativa con la relativa cancellazione da elenchi ed albi
  • rinunciare ai trattamenti di disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

Il titolare di pensione di inabilità può essere sottoposto a visita di revisione in qualunque momento dall’INPS.

Nel caso di decesso del pensionato la prestazione di inabilità è reversibile ai superstiti.

Se l’interessato è titolare di contribuzione in più di una gestione, il trattamento di inabilità è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione presente nelle diverse gestioni ai sensi della Legge n. 228/2012.

COMPATIBILITÀ

La pensione di inabilità è incumulabile con la rendita INAIL liquidata per lo stesso evento invalidante, nel limite dell’importo della rendita.

COME RICHIEDERLO

Per presentare domanda di pensione di inabilità occorre il Modello SS3.
Per il riconoscimento della prestazione è necessario presentare domanda all’INPS, esclusivamente per via telematica.

DECORRENZA

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Se alla data di presentazione della domanda di inabilità non sono perfezionati i requisiti (contributivo e sanitario) richiesti per l’accesso alla prestazione, ma gli stessi vengono perfezionati nel corso di un procedimento amministrativo o giudiziario, la decorrenza si sposta al primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza dello stato invalidante.