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CHE COS’È
La pensione anticipata è una prestazione pensionistica che si basa sull’anzianità contributiva maturata dagli interessati.
La “Riforma Fornero” (Legge n. 214/2011) che ha introdotto questa nuova pensione, ha previsto una distinta regola di accesso a seconda che l’interessato sia vecchio o nuovo iscritto e che abbia versato, quindi, contribuzione prima o dopo la data del 1° gennaio 1996.
La pensione anticipata è una prestazione pensionistica che si basa sull’anzianità contributiva maturata dagli interessati.
La “Riforma Fornero” (Legge n. 214/2011) che ha introdotto questa nuova pensione, ha previsto una distinta regola di accesso a seconda che l’interessato sia vecchio o nuovo iscritto e che abbia versato, quindi, contribuzione prima o dopo la data del 1° gennaio 1996.
A CHI È RIVOLTO
Coloro che hanno versato contribuzione per la prima volta prima del 1° gennaio 1996 (vecchi iscritti), possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento di un determinato requisito contributivo.
Fino al 31 Dicembre 2026, i requisiti richiesti, sono:
- per gli uomini, 42 anni e 10 mesi;
- per le donne, 41 anni e 10 mesi.
Per i soggetti che hanno versato contribuzione dal 1° gennaio 1996 (nuovi iscritti), esistono due diverse modalità di accesso alla pensione anticipata.
1) La prima modalità prevede l’accesso alla pensione anticipata al perfezionamento degli stessi requisiti contributivi richiesti per i vecchi iscritti, con la differenza che, per i nuovi iscritti, i versamenti volontari non sono considerati utili per il diritto alla pensione e che la contribuzione derivante da periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per un coefficiente pari a 1,5.
2) La seconda modalità di accesso al pensionamento prevede, invece, che gli interessati possano accedere alla pensione:
- al compimento di un’età anagrafica pari a 64 anni,
- con almeno 20 anni di contributi versati. Tale contribuzione deve essere “effettiva”, intendendosi per tale quella obbligatoria, volontaria, da riscatto;
- l’importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale del relativo anno di liquidazione della prestazione.
Coloro che hanno versato contribuzione per la prima volta prima del 1° gennaio 1996 (vecchi iscritti), possono accedere alla pensione anticipata al perfezionamento di un determinato requisito contributivo.
Fino al 31 Dicembre 2026, i requisiti richiesti, sono:
- per gli uomini, 42 anni e 10 mesi;
- per le donne, 41 anni e 10 mesi.
Per i soggetti che hanno versato contribuzione dal 1° gennaio 1996 (nuovi iscritti), esistono due diverse modalità di accesso alla pensione anticipata.
1) La prima modalità prevede l’accesso alla pensione anticipata al perfezionamento degli stessi requisiti contributivi richiesti per i vecchi iscritti, con la differenza che, per i nuovi iscritti, i versamenti volontari non sono considerati utili per il diritto alla pensione e che la contribuzione derivante da periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età è moltiplicata per un coefficiente pari a 1,5.
2) La seconda modalità di accesso al pensionamento prevede, invece, che gli interessati possano accedere alla pensione:
- al compimento di un’età anagrafica pari a 64 anni,
- con almeno 20 anni di contributi versati. Tale contribuzione deve essere “effettiva”, intendendosi per tale quella obbligatoria, volontaria, da riscatto;
- l’importo della pensione non deve essere inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale del relativo anno di liquidazione della prestazione.
COMPATIBILITÀ
La pensione anticipata è compatibile con i redditi da lavoro. E’ richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di presentazione della domanda di pensione.
La pensione anticipata è compatibile con i redditi da lavoro. E’ richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente alla data di presentazione della domanda di pensione.
DECORRENZA
La pensione anticipata è soggetta al regime della finestra mobile di 3 mesi e decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.
La pensione anticipata è soggetta al regime della finestra mobile di 3 mesi e decorre sempre dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.