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CHE COS’È
I lavoratori “precoci” possono chiedere all’INPS la certificazione per poter accedere alla pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto, pari a 41 anni di contributi.
A questa tipologia di pensionamento si applica la “finestra mobile” di 3 mesi.
I lavoratori “precoci” possono chiedere all’INPS la certificazione per poter accedere alla pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto, pari a 41 anni di contributi.
A questa tipologia di pensionamento si applica la “finestra mobile” di 3 mesi.
A CHI È RIVOLTO
Sono lavoratori “precoci” coloro che hanno svolto attività lavorativa prima del compimento dei 19 anni di età, per almeno 12 mesi effettivi, anche se in modo non continuativo.
La certificazione può essere richiesta:
- dai lavoratori e dalle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato,
- dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritte presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri),
purché, in entrambi i casi, possano rientrare in una delle categorie meritevoli di tutela, così come indicate dalla legge e di seguito specificate.
Sono lavoratori “precoci” coloro che hanno svolto attività lavorativa prima del compimento dei 19 anni di età, per almeno 12 mesi effettivi, anche se in modo non continuativo.
La certificazione può essere richiesta:
- dai lavoratori e dalle lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato,
- dai lavoratori e dalle lavoratrici iscritte presso le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri),
purché, in entrambi i casi, possano rientrare in una delle categorie meritevoli di tutela, così come indicate dalla legge e di seguito specificate.
REQUISITI
La certificazione può essere richiesta da:
- i soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, Legge n. 604/1966, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- i soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, Legge n. 104/1992. Dal 1° gennaio 2018, rientrano in tale categoria anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- i soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- i lavoratori dipendenti addetti alle c.d. attività gravose e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento, ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 67/2011 (c.d. lavori usuranti).
La certificazione può essere richiesta da:
- i soggetti in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’art. 7, Legge n. 604/1966, e che abbiano concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- i soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, Legge n. 104/1992. Dal 1° gennaio 2018, rientrano in tale categoria anche i soggetti che assistono, un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
- i soggetti che abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- i lavoratori dipendenti addetti alle c.d. attività gravose e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento, ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo n. 67/2011 (c.d. lavori usuranti).
COMPATIBILITÀ
Per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Questo trattamento pensionistico, infatti, non è cumulabile con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all’estero, per il periodo che intercorre tra la decorrenza di pensione e fino a quello che sarebbe stato il momento di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione anticipata per la generalità dei lavoratori.
Se il titolare di pensione percepisce, in questo periodo, redditi da lavoro, la pensione è sospesa fino alla conclusione del periodo di anticipo, con l’eventuale recupero da parte dell’INPS delle somme di pensione percepite indebitamente.
Per l’accesso alla pensione anticipata per i lavoratori “precoci” è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa. Questo trattamento pensionistico, infatti, non è cumulabile con i redditi da lavoro subordinato ed autonomo, prodotto in Italia e all’estero, per il periodo che intercorre tra la decorrenza di pensione e fino a quello che sarebbe stato il momento di perfezionamento dei requisiti previsti per la pensione anticipata per la generalità dei lavoratori.
Se il titolare di pensione percepisce, in questo periodo, redditi da lavoro, la pensione è sospesa fino alla conclusione del periodo di anticipo, con l’eventuale recupero da parte dell’INPS delle somme di pensione percepite indebitamente.
COME RICHIEDERLO
La domanda di certificazione per il beneficio pensionistico per i “precoci“, può essere presentata entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei requisiti richiesti (41 anni di contributi), fermo restando che i requisiti minimi (stato di disoccupazione, convivenza da almeno sei mesi, ecc.) siano stati già perfezionati alla data di presentazione della domanda di certificazione.
La domanda di certificazione per il beneficio pensionistico per i “precoci“, può essere presentata entro il 1° marzo dell’anno di perfezionamento dei requisiti richiesti (41 anni di contributi), fermo restando che i requisiti minimi (stato di disoccupazione, convivenza da almeno sei mesi, ecc.) siano stati già perfezionati alla data di presentazione della domanda di certificazione.
TERMINI DI PRESENTAZIONE
Le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio dell’INPS, residuano le necessarie risorse finanziarie.
L’INPS comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di certificazione:
- entro il 30 giugno, per le domande di verifica presentate entro il 1° marzo;
- entro il 31 dicembre, per le domande di verifica presentate entro il 30 novembre.
Se al momento della presentazione della domanda di certificazione sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti, può essere presentata contestualmente anche la domanda vera e propria di pensione.
La domanda di pensione, in ogni caso, potrà essere presentata solo a seguito dell’invio, da parte dell’INPS, della comunicazione contenente l’esito positivo dell’istruttoria della domanda di certificazione.
Le domande presentate oltre il 1° marzo e, comunque, non oltre il 30 novembre sono prese in considerazione esclusivamente se all’esito del monitoraggio dell’INPS, residuano le necessarie risorse finanziarie.
L’INPS comunicherà all’interessato l’esito dell’istruttoria della domanda di certificazione:
- entro il 30 giugno, per le domande di verifica presentate entro il 1° marzo;
- entro il 31 dicembre, per le domande di verifica presentate entro il 30 novembre.
Se al momento della presentazione della domanda di certificazione sono già stati perfezionati tutti i requisiti richiesti, può essere presentata contestualmente anche la domanda vera e propria di pensione.
La domanda di pensione, in ogni caso, potrà essere presentata solo a seguito dell’invio, da parte dell’INPS, della comunicazione contenente l’esito positivo dell’istruttoria della domanda di certificazione.